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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14372 del 24/05/2023 (Rv. 667974 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Contumacia del convenuto - Effetti - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore - Esclusione - Conseguenze - Contestazione in appello - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2023-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667974-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Alla contumacia del convenuto non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore, dal momento che la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, con conseguente ammissibilità della suddetta contestazione da parte del convenuto costituitosi in appello.

Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 347

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)