Sez. L, Sentenza n. 11057 del 10/10/1992 (Rv. 478839 - 01)
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere | Principio dell'irripetibilità delle somme retributive indebitamente ricevute in buona fede - Applicabilità - Condizioni.
Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - A rapporto convenzionale - In genere
Il principio dell'irripetibilità delle somme indebitamente percepite in buona fede dal dipendente pubblico a titolo di retribuzione è applicabile anche con riguardo a compensi (nella specie, quote di carovita) indebitamente percepiti da medici convenzionati con una U.S.L. - sebbene il rapporto di tali lavoratori (cui è estranea la tutela ex art. 36, primo comma, Cost.) sia di parasubordinazione - sempreché, peraltro, la ripetizione di tali compensi risulti idonea (in rapporto non al solo trattamento erogato dall'U.S.L. ma ai ricavi della complessiva attività professionale dei sanitari) a compromettere le esigenze di vita dei medici predetti, avendo carattere subordinato (rispetto all'accertamento di tale presupposto) l'indagine sul requisito (pure necessario) della buona fede dell'"accipiens".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 01/02/1986 num. 13 art. 16, Legge 26/02/1986 num. 38 art. 1, Legge 26/02/1986 num. 38 art. 2, DPR 08/06/1987 num. 292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)