Sez. 2, Sentenza n. 10235 del 15/07/2002 (Rv. 555734 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE | Condizioni - Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE
Perché sussista rinuncia tacita alla prescrizione è necessaria un'incompatibilità tra il comportamento del debitore e la volontà del medesimo di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui: occorre cioè che nel comportamento del debitore sia insita l'inequivoca volontà di rinunciare alla prescrizione già maturata e, quindi, di considerare come tuttora esistente ed azionabile quel diritto che si era estinto. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ravvisato gli estremi della rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione già maturata in relazione ai diritti derivanti da una promessa unilaterale di vendita, nella scrittura privata con la quale il promittente venditore, confermato in ogni sua parte il precedente impegno, si era obbligato a sottoscrivere il rogito entro un dato termine).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)