Sez. L, Sentenza n. 27323 del 12/12/2005 (Rv. 585517 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Rinuncia tacita dell'ente alla prescrizione - Ammissibilità - Estremi.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
La prescrizione triennale del diritto del lavoratore alle prestazioni previdenziali, prevista dall'art. 112 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, può formare oggetto di rinunzia tacita da parte dell'I.N.A.I.L., per effetto di un comportamento inequivocamente incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione già maturata. Pertanto, poiché è sempre necessario al riguardo un comportamento dell'istituto assicuratore di riconoscimento di un presupposto di fatto del diritto in modo inequivoco, in nessun modo può costituire rinuncia tacita ad avvalersi della prescrizione la doverosa trattazione istituzionale della patologia e la reiezione della domanda nel merito, anziché per prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 111 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)