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Sez. 1, Sentenza n. 9808 del 16/02/1987 Ud. (dep. 08/09/1987) Rv. 176647 - 01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRASTO FRA MERE IMPRESSIONI SOGGETTIVE O SEMPLICI APPREZZAMENTI ED ELEMENTI DI PROVA DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1987-02-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/176647-01

SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - INSUFFICIENZA DI PROVE - MOTIVAZIONE - MANCANZA O CONTRADDITTORIETÀ IN GENERE - CONTRASTO FRA MERE IMPRESSIONI SOGGETTIVE O SEMPLICI APPREZZAMENTI ED ELEMENTI DI PROVA DI RESPONSABILITÀ DELL'IMPUTATO - ASSOLUZIONE CON FORMULA DUBITATIVA - ILLEGITTIMITÀ.*

L'assoluzione con formula dubitativa presuppone l'esistenza di una serie incompleta di elementi di prova a carico dell'imputato ovvero una situazione di contrasto tra elementi a carico ed elementi contrari idonei, se non a svalutare i primi, a legittimare il dubbio e non può basarsi quindi su semplici sospetti o su mere congetture. Pertanto incorre in violazione di legge che si risolve in motivazione apparente o illogica per intrinseca contraddittorietà, il giudice di merito che giudicando in Sede di appello dopo aver valutato positivamente in senso accusatorio le risultanze processuali ritenute sufficienti a favore di un'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli ed evidenziato la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione dal predetto dedotti, non indichi elementi di prova contrari a quelli di accusa su cui va basata la suddetta valutazione ma adduca come idonee a legittimare il dubbio soltanto mere impressioni soggettive riferibili a moti dell'animo prive di ogni correlazione con le concrete risultanze del processo. (fattispecie in cui i giudici di merito dopo aver valutato positivamente in senso accusatorio numerosi elementi di prova avevano prospettato in contrasto e a fondamento della formula dubitativa soltanto "suggestioni vaghe, sensazioni impalpabili, soggettive emozioni" ritenute "determinanti per la formazione o meglio per non formazione di un convincimento di responsabilità certa)". (Conf mass n 163597).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)