Sez. 1, Sentenza n. 724 del 04/12/1996 Ud. (dep. 03/02/1997) Rv. 206663 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Provvedimenti giudiziali - Oggetto di tutela penale ex art. 650 cod. pen. - Esclusione - Ragione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
I provvedimenti caratteristici del giudice (sentenze, ordinanze, decreti) riguardano sempre un interesse particolare e non possono trovare sanzione nell'art. 650 cod. pen., che ha come oggetto specifico della tutela penale l'interesse generale concernente la polizia di sicurezza. E invero costituiscono un'eccezione i casi in cui l'inosservanza dei provvedimenti del giudice è considerata come reato, e sono quelli espressamente previsti da una norma penale, mentre, per solito, i provvedimenti del giudice sono eseguibili coattivamente o sono accompagnati da una sanzione particolare, di modo che non entrano nella sfera di applicazione dell'art. 650 cod. pen.. (Conf. sez. 1, sent. n. 738/1997, Nourredine, non massimata).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)