Sez. U, Sentenza n. 12128 del 21/12/1990 (Rv. 470259 - 01)
URBANISTICA - CONCESSIONI (E LICENZA) EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO - CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - RITARDATO PAGAMENTO - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI PENA PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
URBANISTICA - CONCESSIONI (E LICENZA) EDILIZIA - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO - CONTRIBUTI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE - RITARDATO PAGAMENTO - ORDINANZA - INGIUNZIONE IRROGATIVA DI PENA PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Con riguardo ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di pena pecuniaria per ritardato pagamento di contributi per oneri di urbanizzazione, ed indipendentemente dal fatto che il relativo importo sia fissato in convenzione stipulata con il comune, l'opposizione dell'intimato, sia che investa lo "an" od il "quantum" della pretesa creditoria, sia che denunci vizi formali del procedimento di esazione, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 16 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 (operante anche dopo l'entrata in vigore della legge 24 novembre 1981 n. 689, alla stregua dell'espressa salvezza di cui all'art. 12 di tale legge). (V 3340/89, mass n 463393; (V 4496/88, mass n 459448).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 18 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)