Sez. 3, Sentenza n. 11898 del 10/06/2016 (Rv. 640203 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE | Proscioglimento o assoluzione dell'imputato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Condizioni - Sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di calunnia - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - DENUNCE INFONDATE
La denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato perseguibile solo su iniziativa di partepossono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante (o querelante), in caso di successivo proscioglimento o assoluzione, solo ove contengano sia l'elemento oggettivo che l'elemento soggettivo del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività pubblicistica dell'organo titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante (o querelante), interrompendo ogni nesso causale tra tale iniziativa ed il danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 335, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 336
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)