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Sez. 2, Sentenza n. 3812 del 12/06/1981 (Rv. 414442 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - DIVISIONE - CESSIONE DELLA QUOTA EREDITARIA - CESSIONARIO - LITISCONSORTE NECESSARIO - CONFIGURABILITA - CEDENTE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414442-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - DIVISIONE - CESSIONE DELLA QUOTA EREDITARIA - CESSIONARIO - LITISCONSORTE NECESSARIO - CONFIGURABILITA - CEDENTE - ESCLUSIONE.*

Nel caso di cessione della quota ereditaria, la qualita di litisconsorte necessario nel giudizio di divisione spetta al cessionario, e non al cedente, atteso che tale qualita, a norma dell'art 784 cod proc civ, si ricollega alla veste di partecipante alla comunione ereditaria, non a quella di erede in se considerata. (V 3451/77, mass n 386999).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)