diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5281 del 06/08/1983 (Rv. 430178 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONE DI QUOTA EREDITARIA - LITISCONSORTI NECESSARIO.*
Stato
decisa il 1983-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430178-01

DIVISIONE - DIVISIONE GIUDIZIALE - LITISCONSORZIO NECESSARIO - CESSIONE DI QUOTA EREDITARIA - LITISCONSORTI NECESSARIO.*

La disposizione dell'art. 784 cod. proc. civ., secondo cui la domanda di divisione ereditaria deve essere proposta in confronto "di tutti gli eredi", va coordinata all'altra previsione, contenuta nello stesso articolo, secondo cui, nell'ipotesi di comunione ordinaria, la domanda deve essere proposta nei confronti "di tutti i condomini", con la conseguenza che elemento caratterizzante ai fini del litisconsorzio è la partecipazione alla comunione (contitolarità dei diritti comuni) e non la qualità di erede in sè considerata; ne deriva che, nell'ipotesi di cessione di quota ereditaria, litisconsorti necessari nel giudizio di divisione sono i cessionari e non gli eredi ceduti, i quali, essendo usciti dalla comunione ereditaria e non più partecipandovi, sono privi di legittimazione in ordine alla divisione. (V 5531/80, mass n 409392; (Conf 3788/82, mass n 421747; (Conf 234/82, mass n 417924; (Conf 3812/81, mass n 414442; (Conf 3451/77, mass n 386999; (Conf 2598/73, mass n 366065; (Conf 1511/73, mass n 364268).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 784

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)