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Sez. 1, Sentenza n. 5939 del 08/07/1987 (Rv. 454328 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO SOSPESO - TERMINE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454328-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - IN GENERE - RIASSUNZIONE DEL PROCEDIMENTO SOSPESO - TERMINE - DECORRENZA - COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE.*

La riassunzione del procedimento, dopo la sospensione disposta a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 per trasmissione degli Atti alla Corte costituzionale, deve essere effettuata, ai sensi dell'art. 297 cod. proc. civ. (nel testo fissato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1970), entro sei mesi dall'effettiva conoscenza della pronuncia con cui detta Corte abbia definito la questione rimessale, e cioè dal giorno in cui la parte abbia ricevuto comunicazione, con biglietto della cancelleria del giudice del processo sospeso, della pronuncia medesima, restando in proposito ininfluente la sua precedente pubblicazione a norma dell'art. 30 della citata legge. (Conf 6653/84, mass n 438191).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)