Sez. 1, Sentenza n. 6653 del 21/12/1984 (Rv. 438191 - 01)
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE - DECORRENZA.*
CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE INCIDENTALE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - IN GENERE - TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - RIASSUNZIONE - DISCIPLINA APPLICABILE - TERMINE - DECORRENZA.*
Nel caso di sospensione del processo per trasmissione degli Atti alla Corte costituzionale, secondo la previsione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, la riassunzione resta regolata dallo art. 297 cod. proc. civ., nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 1970, e deve conseguentemente essere effettuata, a pena d'Estinzione del procedimento, nel termine perentorio di sei mesi, il "dies a quo" di tale termine va fissato nel giorno della comunicazione alla parte, a mezzo di biglietto della cancelleria del giudice del processo sospeso, della pronuncia della Corte costituzionale che definisce la questione di costituzionalità ad essa rimessa (pronuncia trasmessa a detta cancelleria ai sensi dell'art. 29 della citata legge n. 83 del 1953), dato che solo questa comunicazione determina la conoscenza concreta della pronuncia medesima, non ravvisabile nella sua precedente pubblicazione (idonea a comportarne una mera conoscenza legale, rilevante ai diversi fini dei suoi effetti nell'ordinamento). (V 2634/59).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 29, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)