Sez. 1, Sentenza n. 1808 del 20/05/1976 (Rv. 380593 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - MATRIMONIO PUTATIVO - MATRIMONIO DICHIARATO NULLO E CONTRATTO IN MALAFEDE - DISCIPLINA EX ART 128, QUARTO COMMA, NEL TESTO DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - VALIDITA DEL PREDETTO MATRIMONIO - ECCEZIONI - MATRIMONIO INESISTENTE - NOZIONE - INVALIDITA DELLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO - INESISTENZA - ESCLUSIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITA - MATRIMONIO PUTATIVO - MATRIMONIO DICHIARATO NULLO E CONTRATTO IN MALAFEDE - DISCIPLINA EX ART 128, QUARTO COMMA, NEL TESTO DELLA LEGGE N 151 DEL 1975 - VALIDITA DEL PREDETTO MATRIMONIO - ECCEZIONI - MATRIMONIO INESISTENTE - NOZIONE - INVALIDITA DELLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO RELIGIOSO - INESISTENZA - ESCLUSIONE.*
A norma dell'art 128, quarto comma, cod civ, nel nuovo testo risultante dalla legge n 151 del 1975, il matrimonio dichiarato nullo e contratto in mala fede (ossia nella consapevolezza della sua invalidita) da entrambi i coniugi, ha gli effetti del matrimonio valido rispetto ai figli nati o concepiti durante lo stesso, salvo che la nullita dipenda da bigamia o incesto. Cio non si verifica in caso di matrimonio 'inesistentè, dovendosi pero l'inesistenza ravvisarsi solamente nella Mancanza della realta naturalistica della fattispecie, i cui requisiti minimi sono dati dalla presenza di due persone di sesso diverso, manifestanti la volonta matrimoniale all'ufficiale celebrante, e non anche nella nullita della trascrizione del matrimonio religioso.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 128, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)