diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3055 del 11/04/1990 (Rv. 466592 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTI RISPETTIVI DEL GIUDICE - CRITERI - OGGETTO.*
Stato
decisa il 1990-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466592-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE - LEGITTIMITÀ - ACCERTAMENTI RISPETTIVI DEL GIUDICE - CRITERI - OGGETTO.*

Mentre nel licenziamento individuale, anche se plurimo, le ragioni produttive ed organizzative poste dal datore di lavoro a fondamento del recesso si individualizzano in relazione ad uno o più lavoratori, la cui attività venga ad essere immediatamente investita dalle stesse, sicché il giudice, al fine di indagare sulla legittimità del provvedimento, deve verificare se il datore di lavoro abbia dato la prova della sussistenza del giustificato motivo oggettivo attinente all'attività produttiva e alla organizzazione del lavoro, in relazione al lavoratore o ai lavoratori licenziati, nel licenziamento collettivo, caratterizzato da un'esuberanza della mano d'opera conseguente ad una riduzione e trasformazione dell'attività imprenditoriale, il ridimensionamento dell'impresa e la sua trasformazione si pongono come il presupposto che legittima il potere di recesso dell'imprenditore, per cui il giudice ha il compito di verificare solo se il ridimensionamento sia stato effettivo e se sia stata dimostrata l'esistenza del nesso di causalità fra il predetto evento ed il singolo licenziamento. (V 222/87, mass n 449987; (V 3909/85, mass n 441448; (V 264/85, mass n 438487).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)