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Sez. L, Sentenza n. 222 del 14/01/1987 (Rv. 449987 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - PER CATEGORIE PRIVE DI DISCIPLINA SINDACALE COLLETTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - NEL SETTORE DELLA EDILIZIA - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1987-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449987-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI -) - LICENZIAMENTI COLLETTIVI PER RIDUZIONE DI PERSONALE - PER CATEGORIE PRIVE DI DISCIPLINA SINDACALE COLLETTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - NEL SETTORE DELLA EDILIZIA - PRESUPPOSTI.*

I licenziamenti collettivi per riduzione del personale sono configurabili anche per categorie per le quali manchi una disciplina sindacale collettiva, allorché si tratti di licenziamenti che, oltre a riguardare una pluralità di dipendenti, siano dettati da scelte imprenditoriali di carattere dimensionale e non da motivi inerenti alle persone dei singoli lavoratori e sono perciò ravvisabili anche nel settore dell'edilizia - pur se espressamente escluso, dagli accordi interconfederali del 20 dicembre 1950 e del 5 maggio 1965, dall'applicazione delle procedure ivi previste in tema di licenziamenti collettivi per riduzione del personale nell'ambito delle imprese industriali - ove siano determinati da scelte imprenditoriali per quanto attiene alle dimensioni della impresa, purché l'imprenditore fornisca la prova che siano stati effettivamente determinati per fine del lavoro nelle costruzioni edili (comprendente anche i casi del graduale esaurirsi di singole fasi di lavoro) e che la manifestazione di volontà in ordine ai licenziamenti sia stata efficacemente comunicata ai lavoratori interessati. (V 1518/79, mass n 397868; (Conf 3909/85, mass n 441488; (Conf 264/85, mass n 438487; (Conf 886/81, mass n 411397).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)