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Sez. L, Sentenza n. 1415 del 23/02/1996 (Rv. 495985 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Riduzione di personale - Dipendenza causale da un ridimensionamento aziendale - Prova da parte del datore di lavoro - Necessità in caso di contestazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495985-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE

Il datore di lavoro, che abbia motivato un atto di recesso da un rapporto di lavoro quale attuazione di un licenziamento collettivo per riduzione di personale, in caso di contestazione è tenuto a provare, in osservanza della regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., i fatti costitutivi del diritto potestativo esercitato e, quindi, l'esistenza di un ridimensionamento della struttura imprenditoriale e il nesso causale tra lo stesso e l'attuata riduzione di personale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, con cui era stata accolta la domanda del lavoratore, osservando che il giudice di merito non si era discostato da criteri di logica e razionalità, nel rilevare che le consultazioni con le organizzazioni sindacali ai fini della concessione della cassa integrazione, e lo stesso provvedimento di ammissione, potevano comprovare l'esistenza di un progetto di ristrutturazione aziendale, ma non anche il relativo risultato finale, nel suo rapporto di causa ad effetto con la riduzione di personale).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)