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Sez. 2 - , Sentenza n. 22502 del 16/07/2020 Ud. (dep. 27/07/2020) Rv. 280423 - 01

PENA - IN GENERE | Mutamento della cornice edittale a seguito di successione di leggi nel tempo - Sanzione identica a quella irrogata nella vigenza della disciplina più severa - Considerazione della sanzione precedentemente inflitta quale parametro concreto - Necessità - Fattispecie
Stato
decisa il 2020-07-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/280423-01

PENA - IN GENERE

Il giudice nel rideterminare la pena inflitta secondo parametri edittali indicati dal trattamento più favorevole sopravvenuto, anche nel caso in cui essa rientri nella nuova cornice sanzionatoria, non può applicare una sanzione identica e deve tenere conto della precedente sanzione irrogata, che costituisce un parametro concreto per la quantificazione della nuova pena, sicché la pena deve essere ridotta nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato parzialmente con rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione per la rideterminazione della pena per il reato previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, come modificato dal d.l. n. 36 del 2014, conv. in legge n. 79 del 2014).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 16/05/2014 num. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)