Sez. 3, Sentenza n. 2566 del 12/03/1991 (Rv. 471232 - 01)
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto | In genere - Risoluzione per inadempimento del contratto - Retroattività - Effetti - Limiti - Diritto di prelazione dello affittuario dichiarato inadempiente in epoca anteriore alla proposizione della domanda di riscatto - Esclusione.
Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto
Poiché a norma dell'art. 1458 cod. civ. la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto retroagisce al momento dell'inadempimento, non spetta il diritto di prelazione in favore dell'affittuario il cui inadempimento, accertato con sentenza passata in giudicato, risalga ad epoca anteriore alla proposizione della domanda di riscatto dovendosi considerare già estinto il rapporto agrario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)