Sez. 3, Sentenza n. 10985 del 10/12/1996 (Rv. 501176 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE | Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Efficacia retroattiva della sentenza - Al momento iniziale dell'inadempimento - Conseguenze - Domanda di risoluzione del contratto di locazione proposta dal locatore e domanda di riscatto proposta dal conduttore - Rapporto di pregiudizialità - Determinazione - Criteri.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
La sentenza che pronuncia la risoluzione per inadempimento di un contratto ad esecuzione continuata e periodica, sebbene di carattere costitutivo, ha efficacia retroattiva ex art. 1458 cod. civ. solo dal momento dell'inadempimento (non estendendo i propri effetti alle prestazioni già eseguite) e di conseguenza, nel rapporto tra domanda di risoluzione proposta dal locatore e domanda di riscatto proposta dal conduttore ai sensi dell'art. 39 della L. 392 del 1978, la prima è pregiudiziale alla seconda, solo se il grave inadempimento dedotto in giudizio è anteriore all'esercizio del diritto di riscatto, poiché l'accoglimento di essa priverebbe il retraente della qualità soggettiva di conduttore, che lo legittima al riscatto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)