Sez. 3, Sentenza n. 10174 del 17/10/1997 (Rv. 508965 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE | Diritto del conduttore - Sussistenza in epoca posteriore alla scadenza del contratto di locazione - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - IN GENERE
Anche nelle ipotesi in cui trovi giustificazione in una espressa norma di legge (come nel caso dell'esercizio dello "ius retentionis" spettante sino alla corresponsione dell'indennità di avviamento), la posizione del detentore di fatto di un immobile non può in alcun modo ritenersi omogenea od equiparabile a quella del legittimo conduttore, in relazione all'eventuale protrarsi del godimento del bene oggetto del contratto di locazione, così che, cessati, per scadenza contrattuale, gli effetti del detto negozio, nessun diritto di prelazione e di riscatto compete al soggetto che permanga, "de facto", nella detenzione non qualificata dell'immobile.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)