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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 36566 del 14/12/2022 (Rv. 666205 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennità di accompagnamento - Applicazione dell'art. 149 disp. att. c.p.c. - Conseguenze - Obbligo del giudice - Presupposti - Obbligo di motivazione sulla irrilevanza degli elementi a sostegno dell’aggravamento - Configurabilità.
Stato
decisa il 2022-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666205-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

In tema di indennità di accompagnamento, la disposizione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., che impone di valutare gli aggravamenti incidenti sul complesso invalidante verificatisi nel corso del procedimento amministrativo e giudiziario, applicabile anche alle prestazioni assistenziali, deve essere interpretata nel senso che l'obbligo ivi previsto, in quanto immanente alla funzione giudicante, non solo non è subordinato alla formulazione di una richiesta bensì neanche alla produzione di documenti effettuata dalla parte, potendo trarre origine da ogni elemento proveniente dalla parte interessata o rilevabile di ufficio; nell'adempimento di quest'obbligo il giudice se, da un lato, ha il potere di apprezzare l'idoneità degli elementi (prospettati dalla parte o rilevati d'ufficio) ad esprimere un sopravvenuto rilevante deterioramento della situazione patologica, dall'altro, ove ritenga l'irrilevanza degli stessi, ha il dovere di motivare adeguatamente il mancato esercizio del potere.

Costituzione art. 3 CORTE COST., Preleggi art. 12, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Cod. Proc. Civ. art. 445 bis com. 6, Legge 11/02/1980 num. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)