Sez. U, Sentenza n. 1412 del 30/05/1966 (Rv. 322796 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DA ESEGUIRSI A CURA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE - NATURA - ESTENSIONE - DELEGA AMMINISTRATIVA - ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA - CONTROVERSIE SULL'INDENNITA DI ESPROPRIO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA AMMINISTRAZIONE DELEGATA.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CASSA PER IL MEZZOGIORNO - OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEL COMUNE E DELLA PROVINCIA DI NAPOLI DA ESEGUIRSI A CURA DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO - AFFIDAMENTO DELLE OPERE ALLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE - NATURA - ESTENSIONE - DELEGA AMMINISTRATIVA - ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA - CONTROVERSIE SULL'INDENNITA DI ESPROPRIO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLA AMMINISTRAZIONE DELEGATA.*
L'art. 4 della legge 9 aprile 1953, n.297, sull'attuazione delle opere pubbliche di Competenza del comune e della provincia di Napoli da eseguirsi a cura della cassa per il Mezzogiorno, autorizza quest'ultima ad affidare l'esecuzione dei singoli lavori alle amministrazioni interessate. Questo affidamento, comprensivo anche dell'occupazione e delle espropriazioni necessarie per l'attuazione delle opere, costituisce una delega di diritto pubblico, attributiva di Competenza derivata, e che, nei limiti e per la durata della stessa delega, pone l'amministrazione delegata in una condizione pari a quella della cassa delegante e quest'ultima nella posizione di soggetto investito della funzione di controllo. Cio importa che l'amministrazione delegata ha il potere di provvedere sull'oggetto della delega in nome proprio e non gia come rappresentante dell'ente delegante e che la medesima e direttamente responsabile nei confronti dei terzi degli Atti di esecuzione della delega, senza che in contrario possano assumere rilievo le eventuali ripercussioni di tali Atti nel rapporto interno con la cassa delegante. Da tanto consegue che il comune di Napoli, ove abbia promosso espropriazioni per pubblica utilita in base alla cennata delega, rappresenta l'unico legittimato passivo nelle controversie per la Determinazione delle relative indennita di esproprio, salvi ed impregiudicati i suoi rapporti con la cassa delegante, di cui, pertanto, deve essere esclusa la partecipazione al giudizio anche sotto il profilo della comunanza di causa. *
Riferimenti normativi: Legge 09/04/1953 num. 297 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)