Sez. 1, Sentenza n. 3566 del 12/12/1972 (Rv. 361549 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - OPERE PUBBLICHE DEL MINISTERO DEI LL PP - ESECUZIONE DELEGATA ALL'IACP - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - POTERI ED OBBLIGHI DELL'ISTITUTO DELEGATO - INDENNITA PER OCCUPAZIONE - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA DELL'ISTITUTO DELEGATO - RITARDO IMPUTABILE AL MINISTERO DELEGANTE - CORRESPONSABILITA SOLIDALE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - OPERE PUBBLICHE DEL MINISTERO DEI LL PP - ESECUZIONE DELEGATA ALL'IACP - DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA INTERSOGGETTIVA - POTERI ED OBBLIGHI DELL'ISTITUTO DELEGATO - INDENNITA PER OCCUPAZIONE - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - RISARCIMENTO DEL DANNO - RESPONSABILITA DELL'ISTITUTO DELEGATO - RITARDO IMPUTABILE AL MINISTERO DELEGANTE - CORRESPONSABILITA SOLIDALE.*
In tema di espropriazione per pubblica utilita, qualora il ministero dei LL PP, a sensi dell'art 4 della legge 9 agosto 1954 n 640, abbia affidato a un istituto autonomo case popolari l'esecuzione dell'opera pubblica (costruzione di case popolari) - compresa in detta esecuzione l'occupazione del terreno, indispensabile per il compimento dell'opera - si ha una delega di diritto pubblico, o delegazione amministrativa intersoggettiva, che, attribuendo all'ente delegato la Competenza originariamente propria del delegante, lo pone, nei limiti della delega, nella stessa posizione di quest'ultimo, con il potere di provvedere nomine proprio e non in veste di rappresentante del delegante agli Atti compresi nella delega, e con la conseguente assunzione di responsabilita diretta nei confronti di terzi per gli Atti di esecuzione dei lavori e anche per l'occupazione d'urgenza del terreno. Questa invero, in quanto necessaria ai fini della detta esecuzione, deve ritenersi normalmente compresa nel potere di delega previsto dal citato art 4 sebbene non vi sia esplicitamente menzionata. Pertanto, nel caso che l' istituto abbia proceduto all'occupazione d'urgenza, esso e direttamente obbligato nei confronti dei proprietari sia al pagamento - salvo rivalsa verso il delegante - della relativa indennita, sia al risarcimento dei danni cagionati dall'illegittimo protrarsi dell'occupazione oltre il biennio. Ne il fatto che i danni siano eventualmente derivati da un ritardo imputabile al delegante esclude - salva la corresponsabilita solidale di quest'ultimo - la responsabilita del delegato che abbia proceduto in proprio nome all'occupazione del suolo ed abbia omesso di restituirlo ai proprietari una volta scaduto il biennio, senza che a sottrarre il delegato stesso a tale responsabilita possa valere la circostanza che esso abbia semplicemente abbandonato il suolo o lo abbia consegnato all'amministrazione dei LL PP per la quale le opere siano state eseguite. (V 1212'69, mass n 339820; 3025'67, mass n 330749; (V 1412'66, mass n 322796; 351'66, mass nn 320685 e 320687).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Legge 09/08/1954 num. 640 art. 4, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)