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Sez. 1, Sentenza n. 6251 del 22/03/1982 Ud. (dep. 24/06/1982) Rv. 154365 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154365-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE.*

L'elemento soggettivo del delitto di favoreggiamento personale va individuato nella consapevolezza dell'agente di fuorviare, con la sua condotta, l'attività di ricerca o di investigazione, senza che sia necessario che egli conosca la sussistenza obiettiva e subiettiva del reato presupposto. (V. Mass. N. 152896, mass. N. 143458, mass. N. 142187, mass. N. 135246, mass. N. 114378, mass. N. 150073 che richiede - ai fini della sussistenza del reato - che ci sia la prova che l'imputato era a conoscenza della commissione del delitto da parte della persona ricercata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)