Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15686 del 23/07/2020 (Rv. 658780 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Morte del socio - Contratto sociale - Clausola di continuazione della società con gli eredi - Validità - Accordo "inter vivos" - Comportamenti concludenti - Rilevanza.
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
In tema di società di persone, è valida la clausola, contenuta nel contratto sociale, che attribuisca ai soci superstiti la facoltà di continuare la società con gli eredi del socio deceduto, così imponendo a questi ultimi, ove la facoltà sia esercitata, l'obbligo di proseguire l'attività sociale del loro dante causa, fermo restando che la continuazione della società da parte di questi ultimi non avviene "mortis causa", ma in virtù dell'accordo "inter vivos" intercorso con i soci superstiti, che può manifestarsi anche per il tramite di comportamenti concludenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2284
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)