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Sez. 1, Sentenza n. 12903 del 18/12/1995 (Rv. 495115 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Disponibilità valutarie all'estero - Illecita costituzione prima dell'1 ottobre 1986 - Importo non superiore a lire cento milioni - Sanzione amministrativa - Prescrizione - Termine - Decorrenza - Momento iniziale.
Stato
decisa il 1995-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495115-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

Nel caso di illecita costituzione di disponibilità valutarie all'estero per un importo non superiore a cento milioni di lire, già prevista come reato dal D.L. 4 marzo 1976 n. 31, convertito con modifiche in legge 30 aprile 1976 n. 159, il termine quinquennale di prescrizione del diritto dello Stato ad esigere la somma richiesta a titolo di sanzione amministrativa, per le infrazioni commesse prima dell'1 ottobre 1986, comincia a decorrere dalla data suddetta, nella quale è entrata in vigore la legge 26 settembre 1986 n. 599 che ha depenalizzato i predetti illeciti valutari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 28 CORTE COST., Legge 26/09/1986 num. 599 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)