Sez. U, Sentenza n. 566 del 25/02/1972 (Rv. 356586 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA E DELLA FONDAZIONE IGNAZIO MORMINO - CONTROVERSIE DI LAVORO E DI IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI DEL BANCO DI SICILIA E DELLA FONDAZIONE IGNAZIO MORMINO - CONTROVERSIE DI LAVORO E DI IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La soppressione dell'ordinamento corporativo non ha fatto venir meno la giurisdizione dell' AGO sulle controversie relative ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti degli enti pubblici inquadrati nelle associazioni sindacali, a norma dell'art 429 n 3 del cod proc civ. pertanto, le controversie di lavoro e di impiego tra il Banco di Sicilia - che ha natura di ente pubblico economico, in quanto svolge nei diversi settori creditizi attivita economica a fini di lucro ed in regime di concorrenza - ed i suoi dipendenti tutti - ivi compresi quelli addetti alla Fondazione ' ignazio morminò, costituita dal Banco ed inserita nella sua organizzazione - sono di Competenza del giudice ordinario, che giudica della legittimita dei provvedimenti adottati, per quanto concerne gli effetti economici delle prestazioni, i licenziamenti e le misure disciplinari. (V 2068'68, mass n 334192; 580'66, mass n 321162).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)