Sez. U, Sentenza n. 2068 del 21/06/1968 (Rv. 334192 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELLA AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELLA AGO.*
La soppressione dell'ordinamento corporativo non ha affatto implicato la sottrazione alla giurisdizione dell'autorita giudiziaria ordinaria delle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro o d'impiego con enti pubblici economici inquadrati sindacalmente (nella specie, Banco di Napoli) giacche, per quanto attiene strettamente allo svolgimento dei rapporti stessi, tali enti si presentano non in una posizione di supremazia, ma su un piano di parita giuridica con i prestatori d'opera, vincolato com'e, al pari di loro, alla precostituita regolamentazione. Tuttavia, avendo la Costituzione e la struttura degli enti carattere prevalentemente pubblicistico, e possibile che determinati aspetti o momenti del rapporto di impiego o di lavoro con i propri dipendenti siano nei singoli enti condizionati ad esigenze di pubblico interesse o comunque attuati, modificati o estinti in funzione di dette esigenze in tali casi, prevalendo il profilo pubblicistico anche nel suo aspetto discrezionale, i diritti soggettivi degradano ad interessi legittimi e viene meno la giurisdizione del giudice ordinario. Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l'esame della legittimita del licenziamento di un dipendente del Banco di Napoli per motivi di salute. (Conf. Alle sentenze n.713-67, massima n.326759, 1120-65, 321164, 347-64, 321163, 321162, - sulla seconda parte, Conf. Alle sent. 259-65, 84-64, 2071-58, 1499-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)