Sez. U, Sentenza n. 580 del 26/02/1966 (Rv. 321162 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La soppressione dell'ordinamento sindacale-corporativo non ha affatto implicato la sottrazione alla giurisdizione dell'a.G.o. Delle controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro o d'impiego con enti pubblici economici inquadrati sindacalmente, giacche, per quanto attiene strettamente allo svolgimento dei singoli rapporti e non pure al potere di modificare la propria organizzazione, l'ente non si presenta in una posizione di supremazia, ma su un piano di parita giuridica con i prestatori d'opera, vincolato com'e al pari di loro, alla precostituita regolamentazione di un rapporto, dal quale scaturiscono soltanto diritti soggettivi ed obblighi di natura privatistica o situazioni giuridicamente irrilevanti. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)