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Sez. 5, Sentenza n. 14562 del 07/03/2017 Cc. (dep. 24/03/2017) Rv. 269732 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito per spese di giustizia e mantenimento in carcere - Remissione parziale - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269732-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È consentita la remissione parziale del debito per le spese processuali, prevista dall'art. 6 d.P.R. n. 115 del 2002, in quanto la misura, comportando il bilanciamento tra le ragioni dello Stato e l'esigenza di garantire al condannato un'esistenza libera e dignitosa, deve essere ricostruita in ragione di tale bilanciamento, valutando non soltanto lo stato di indigenza ed il serio squilibrio del suo bilancio domestico, tale da compromettere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e il reinserimento sociale, ma anche la sussistenza in capo al condannato di risorse economiche eccedenti il soddisfacimento di tali bisogni esistenziali minimi.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)