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Sez. 3, Sentenza n. 23273 del 18/11/2010 (Rv. 614689 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE | Pattuizione sulla misura degli interessi moratori - Assimilazione a clausola penale - Domanda di riduzione della penale manifestamente eccessiva - Proponibilità in appello - Fondamento - Condizioni.
Stato
decisa il 2010-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614689-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - RIDUZIONE

In tema di clausola penale cui può essere assimilata la clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1384

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)