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Sez. 3, Sentenza n. 8481 del 21/06/2001 (Rv. 547622 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI | Pattuizione in ordine alla misura degli interessi moratori - Diritto all'ulteriore risarcimento ex art. 1224 secondo comma cod.civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547622-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - SAGGIO DEGLI INTERESSI

La disposizione prevista nell'ultima parte del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., secondo la quale al creditore che dimostri di aver subito un danno maggiore non è dovuto l'ulteriore risarcimento se è stata convenuta la misura degli interessi moratori, configura la determinazione convenzionale degli interessi come una clausola penale (sicché riguarda, come emerge dalla chiara formulazione della norma, solo gli interessi moratori, e quindi, nel caso di interessi convenzionali convenuti in misura maggiore prima della mora, il creditore avrà diritto alla liquidazione forfettaria del danno in misura corrispondente, e cioè a tasso superiore a quello legale), ed opera da preventiva e definitiva liquidazione convenzionale di ogni danno ulteriore che si sia verificato a seguito di svalutazione monetaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)