Sez. 2, Sentenza n. 4408 del 23/07/1979 (Rv. 400952 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI - USUCAPIONE - REQUISITI.*
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - DOMANDA - OGGETTO - GODIMENTO SEPARATO DI PARTE DEI BENI - USUCAPIONE - REQUISITI.*
Ai sensi dell'art 714 cod civ l'usucapione dei beni ereditari da parte di uno dei coeredi si compie per effetto del possesso esercitato dal medesimo animo domini, in modo esclusivo e incompatibile con la possibilita di fatto di un godimento comune con il coerede cui appartiene la quota o con tutti gli altri coeredi, senza che sia necessaria, a differenza che nel caso del precarista, una interversione del titolo del possesso. (Conf 2430/73, mass n 365823).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)