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Sez. 2, Sentenza n. 4106 del 23/06/1981 (Rv. 414759 - 01)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - REQUISITI - COMUNIONE EREDITARIA - SCIOGLIMENTO - ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA AD UN EREDE - GIUDIZIO CONTRO UN COEREDE PER LA DETENZIONE DI TALE QUOTA DOPO LO SCIOGLIMENTO - ECCEZIONE DI USUCAPIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COEREDE CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1981-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414759-01

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE - REQUISITI - COMUNIONE EREDITARIA - SCIOGLIMENTO - ATTRIBUZIONE DELLA QUOTA AD UN EREDE - GIUDIZIO CONTRO UN COEREDE PER LA DETENZIONE DI TALE QUOTA DOPO LO SCIOGLIMENTO - ECCEZIONE DI USUCAPIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL COEREDE CONVENUTO.*

Poiche, ai fini del possesso ad usucapionem, occorre, oltre ad una signoria sulla cosa estrinsecantesi in Atti di godimento della stessa, che tale signoria permanga, senza interruzioni, per tutto il tempo necessario per usucapire, sia per quanto riguarda il corpus, sia relativamente all'animus, che costituisce elemento essenziale e primario del possesso, il coerede, convenuto in giudizio per la restituzione della quota attribuita in Sede di divisione ad altro coerede e da lui detenuta successivamente allo scioglimento della comunione, che opponga di avere usucapito detta quota, deve, per il principio reus in excipiendo fit actor, fornire la prova del suindicato elemento. (V 1449/81, mass n 412103; (V 1300/80, mass n 404808; (V 4408/79, mass n 400952).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)