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Sez. L, Sentenza n. 4355 del 30/07/1982 (Rv. 422323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI STIPENDIO - SPETTANZA AI DIRIGENTI INDUSTRIALI IN FORZA DEL SOLO RINVIO FATTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER GLI IMPIEGATI DI MASSIMO LIVELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI STIPENDIO - SPETTANZA AI DIRIGENTI INDUSTRIALI IN FORZA DEL SOLO RINVIO FATTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER GLI IMPIEGATI DI MASSIMO LIVELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'art. 15 del C.C.n.L. del 31 dicembre 1948 per i dirigenti di aziende industriali, reso operante erga omnes, con d.P.R. 2 gennaio 1962 n. 483, il quale rinvia, per quanto non espressamente contemplato, alle norme in vigore per gli impiegati di massima categoria dipendenti dalle medesime aziende, se compatibili con la figura del dirigente, non implica il riconoscimento, in favore di detti dirigenti, degli aumenti retributivi periodici (cosiddetti scatti di anzianità) spettanti al personale impiegatizio. Tale rinvio, infatti, ancorché munito di forza di legge (e come tale suscettibile di interpretazione diretta in Sede di legittimità), è sorto come fatto contrattuale e va valutato alla stregua dei criteri di ermeneutica negoziale fissati dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ., con la conseguenza che, in quanto inserito in un contratto diretto a disciplinare esclusivamente gli istituti normativi del rapporto di lavoro dei dirigenti, non può implicare alcuna ricezione di istituti del rapporto di lavoro degli impiegati di natura tipicamente retributiva. Da tanto deriva che il diritto degli indicati dirigenti agli aumenti periodici di retribuzione, prima dell'entrata in vigore dei contratti collettivi che lo hanno espressamente riconosciuto e regolamentato (a partire dal C.C.n.L. del 24 luglio 1961) non trova di per sè fondamento nella riportata disposizione del contratto collettivo del 1948. (Conf 3698/81, mass n 414344; (Conf 339/81, mass n 410792; (Conf 1476/78, mass n 390854).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/12/1948 num. 15, Contr. Coll. 24/04/1961, DPR 02/01/1962 num. 483 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)