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Sez. L, Sentenza n. 3698 del 08/06/1981 (Rv. 414344 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI STIPENDIO - SPETTANZA AI DIRIGENTI INDUSTRIALI IN FORZA DEL SOLO RINVIO FATTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER GLI IMPIEGATI DI MASSIMO LIVELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414344-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - SCATTI PERIODICI DI STIPENDIO - SPETTANZA AI DIRIGENTI INDUSTRIALI IN FORZA DEL SOLO RINVIO FATTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO ALLA DISCIPLINA VIGENTE PER GLI IMPIEGATI DI MASSIMO LIVELLO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Gli scatti periodici di stipendio non competono ai dirigenti industriali in forza del solo rinvio fatto dall'art 15 del contratto collettivo 31 dicembre 1948, reso efficace erga omnes con DPR 2 gennaio 1962 n 483, alla disciplina vigente per gli impiegati 'di massimo livello, dipendenti dall'azienda cui appartiene il dirigentè stesso, ma nella misura ed alle scadenze fissate dalla disciplina collettiva loro riservata - a partire dal contratto collettivo 24 aprile 1961 - o in virtu di apposite convenzioni con i datori di lavoro. (Conf 339/81, mass n 410792; (Conf 1476/78, mass n 390854).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 31/12/1948, Contr. Coll. 24/04/1961, DPR 02/01/1962 num. 483 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)