Sez. 1, Sentenza n. 835 del 01/02/1999 (Rv. 522809 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Prima udienza di trattazione - Trattazione completa della causa ed invito alla precisazione delle conclusioni - Legittimità - Rinvio ad una successiva udienza - Necessità - Esclusione.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 320, nuovo testo, cod. proc. civ. (che, in quanto norma speciale, prevale sulle disposizioni generali di cui all'art. 180 stesso codice) la trattazione completa della causa alla prima udienza dinanzi al giudice di pace è del tutto legittima, mentre il rinvio ad una udienza successiva è previsto soltanto se reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza (principio affermato dalla S.C. con riferimento ad una vicenda processuale in cui, non essendo il convenuto comparso alla prima udienza, e non avendo la controparte formulato istanze istruttorie, il giudice di pace, che non aveva potuto conseguentemente esperire il tentativo di conciliazione, ritenuta la causa matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta in atti, aveva invitato la parte costituita alla precisazione delle conclusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)