Sez. 1, Sentenza n. 3397 del 02/04/1998 (Rv. 514135 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Giudice di pace - Giudizio secondo equità caratteristiche.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
L'art. 113, secondo comma cod. proc. civ., nell'individuare la regola dell'equità per le cause di valore inferiore alle lire due milioni, non contiene più, com'era per il conciliatore, il richiamo ai principi regolatori della materia; ma l'inesistenza di tale vincolo non esclude che la sentenza secondo equità debba essere emessa nel rispetto delle norme della Costituzione e di tutte le norme regolatrici del processo. Il giudizio d'equità si snoda attraverso la posizione di tale regola applicabile e l'attenuazione motivata e consapevole della rigida applicazione di tale regola in ragione delle condizioni sociali, economiche, istituzionali nelle quali si collocano gli interessi in gioco. Consegue che l'erronea applicazione delle norme astrattamente applicabili è denunziabile in Cassazione ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ.; diversamente l'operazione successiva di temperamento, nella qualificazione della fattispecie e nell'adozione delle richieste pronunzie, non potrà essere sottoposta ad alcun controllo di esaustività, logicità e completezza (proprio in ragione della natura della regola dell'equità), neanche per la supposta incongruità dell'apprezzamento dei dati economici e sociali sui quali si è fondata. La motivazione al proposito offerta è sindacabile ex art. 134, n. 4 e 360, n. 4 cod. proc. civ. soltanto ove affatto mancante ovvero incomprensibile e perplessa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)