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Sez. 3, Sentenza n. 7527 del 12/04/2005 (Rv. 584297 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti il giudice di pace - Prima udienza - Attività consentite - Assunzione delle prove, precisazione delle conclusioni e decisione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584297-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nel procedimento davanti al giudice di pace, per il quale è prevista una struttura del processo estremamente concentrata, l'art. 320, comma terzo, del cod. proc. civ. stabilisce espressamente che il giudice possa fissare una nuova udienza quando ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza; pertanto, non è precluso che il giudice assuma le prove nella prima udienza e inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)