Sez. 3, Sentenza n. 7527 del 12/04/2005 (Rv. 584297 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti il giudice di pace - Prima udienza - Attività consentite - Assunzione delle prove, precisazione delle conclusioni e decisione - Ammissibilità - Fondamento.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nel procedimento davanti al giudice di pace, per il quale è prevista una struttura del processo estremamente concentrata, l'art. 320, comma terzo, del cod. proc. civ. stabilisce espressamente che il giudice possa fissare una nuova udienza quando ciò è reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza; pertanto, non è precluso che il giudice assuma le prove nella prima udienza e inviti le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa nella stessa udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)