diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5972 del 16/04/2012 (Rv. 622287 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ | Compravendita immobiliare di bene in comunione compiuta da un solo coniuge - Annullamento ex art. 184 cod. civ. - Condizioni - Sentenza intervenuta in altra causa tra i coniugi relativa ad accertamento del passaggio in giudicato del capo sulla separazione personale - Efficacia di giudicato esterno nei confronti dell'acquirente - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Autonoma determinazione del momento di scioglimento della comunione nel giudizio sulla validità della compravendita - Necessità.
Stato
decisa il 2012-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622287-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - AMMINISTRAZIONE - ATTI COMPIUTI SENZA IL NECESSARIO CONSENSO - ANNULLABILITÀ

In tema di comunione legale tra coniugi, il terzo che abbia acquistato da uno dei coniugi, "ante rem iudicatam", la quota di contitolarità di un bene immobile ad essa appartenente, non è vincolato dal successivo giudicato, derivante da sentenze pronunciate tra i coniugi (nella specie, in cause di divorzio e di caduta in comunione di altro bene), le quali abbiano ritenuto inidonea a determinare l'allentamento del legame matrimoniale la sentenza di primo grado di separazione personale in pendenza di appello sul titolo della separazione stessa, l'affidamento dei figli e la misura dell'assegno di mantenimento. Ne consegue che nel successivo giudizio, cui partecipi anche l'acquirente, avente ad oggetto la validità di detta alienazione di quota in relazione alla regola dell'amministrazione congiuntiva dettata dall'art. 184 cod. civ., il giudice deve stabilire autonomamente quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale dei coniugi, al fine di determinare il momento di scioglimento del regime di comunione legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 180, Cod. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)