Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 324 del 12/01/2012 (Rv. 621218 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE | Separazione personale tra coniugi - Sciglimento della comunione lagale - "Dies a quo" - Data del passaggio in giudicato della sentenza di separazione o dell'omologa degli accordi della separazione consensuale - Configurabilità - Data del provvedimento presidenziale ex art.708 cod.proc.civ. - Rilevanza - Esclusione.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - SCIOGLIMENTO - IN GENERE
Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, con effetto "ex nunc", dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all'art. 708 del codice di rito autorizzativo dell'interruzione della convivenza tra i coniugi, attesone il contenuto del tutto limitato e la funzione meramente provvisoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 191 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 708 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)