Sez. L, Sentenza n. 394 del 23/01/1990 (Rv. 464952 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - STATUTO DEI LAVORATORI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE - UNITÀ PRODUTTIVA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
A costituire l'unità produttiva (prevista dall'art. 35 della legge n. 300 del 1970 come riferimento dimensionale ai fini della applicabilità di alcune norme della stessa legge e, in particolare, dell'art. 18) non è sufficiente un'articolazione dell'impresa in cui operi un dipendente cui sia attribuita una sfera più o meno ampia di competenze (quale, nella specie, la possibilità di stipulazione di contratti per inserzione pubblicitarie), ma occorre anche un complesso di beni (locali, strumenti di lavoro, dotazione di fondi) che, come nucleo aziendale decentrato o autonomo, siano organizzati per l'Esercizio dell'impresa, restando comunque esclusa la configurabilità di detta unità nel caso di struttura priva di ogni possibilità di autodeterminazione, anche minima. (V 6277/88, mass n 460622; (V 8759/87, mass n 456156; (V 5852/87, mass n 454248).*
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)