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Sez. 1, Sentenza n. 3526 del 05/08/1977 (Rv. 387108 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FORME.*
Stato
decisa il 1977-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387108-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - FORME.*

In considerazione delle avvertenze cautelari e dei temperamenti limitativi entro l'ambito dei quali la sentenza n 141 del 1970 della Corte costituzionale ha statuito l'illegittimita costituzionale della disposizione semplicemente facoltativa contenuta nell'art 15 della legge fallimentare, puo ritenersi che l'Obbligo di convocazione del debitore, che da tale pronunzia scaturisce, non deve essere esasperato al punto da subire un'assoluta formalizzazione, ma e sufficiente che il debitore sia convocato nella fase determinante della decisione, e che sostanzialmente egli abbia avuto la possibilita di difendere la propria posizione patrimoniale. (V 1322/75, mass n 374842).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)