Sez. 1, Sentenza n. 3345 del 14/06/1979 (Rv. 399742 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONVOCAZIONE DINANZI AL GIUDICE DELEGATO ALL'ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - SUFFICIENZA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - PROCEDIMENTO - AUDIZIONE DELL'IMPRENDITORE - CONVOCAZIONE DINANZI AL GIUDICE DELEGATO ALL'ISTRUTTORIA DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - SUFFICIENZA.*
L'esigenza di assicurare il diritto di difesa dell'imprenditore insolvente nella fase anteriore alla dichiarazione di fallimento non postula necessariamente la sua convocazione in camera di consiglio, ma deve ritenersi soddisfatta ogni volta che egli abbia avuto la possibilita di difendersi, essendo stato posto nella condizione di conoscere e contrastare - personalmente, con memorie o con altri mezzi - le ragioni addotte a sostegno dell'istanza di fallimento. Pertanto la convocazione dell'imprenditore, poi dichiarato fallito, dinanzi al giudice delegato all'istruttoria dell'istanza e idonea a soddisfare l'Obbligo suddetto, in quanto il debitore e cosi posto in grado di prender notizia dell'iniziativa intrapresa nei suoi confronti e apprestare le proprie difese. (V 3526/77, mass n 387108).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)