Sez. 1, Sentenza n. 1322 del 10/04/1975 (Rv. 374842 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - ACCOGLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE - CONDIZIONI - DECRETO DI ACCOGLIMENTO - PREVIA COMUNICAZIONE AL DEBITORE - ESCLUSIONE - AUDIZIONE ULTERIORE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - RIGETTO DELL'ISTANZA DI FALLIMENTO - RECLAMI - ACCOGLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - PRONUNCIA DEL TRIBUNALE - CONDIZIONI - DECRETO DI ACCOGLIMENTO - PREVIA COMUNICAZIONE AL DEBITORE - ESCLUSIONE - AUDIZIONE ULTERIORE DELL'IMPRENDITORE - NECESSITA - INSUSSISTENZA - PRESUPPOSTO.*
Il tribunale che dichiara il fallimento in esecuzione del decreto emesso dalla Corte d'appello ai sensi dell'art 22 ultimo comma legge fallimentare, non e tenuto a disporre la previa comunicazione o notificazione di detto decreto al debitore ne a convocare in camera di consiglio il debitore stesso, che abbia gia esercitato il suo diritto di difesa avanti alla Corte d'appello, ancorche nel frattempo siano state presentate contro di lui altre istanze di fallimento.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 15 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 15 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 22 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)