diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1932 del 03/02/2015 (Rv. 634244 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Riesame in sede di gravame - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634244-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione perché, pur avendo natura decisoria, manca del necessario carattere di definitività e non ne è prescluso il riesame nel corso del processo, attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o con il concorso del) "iudex suspectus", in quanto l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice ricusato si risolve in motivo di nullità dell'attività svolta dal giudice stesso e, quindi, di gravame della sentenza da lui emessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)