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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9260 del 07/05/2015 (Rv. 635236 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Rigetto o inammissibilità dell'istanza di ricusazione - Provvedimento di condanna della parte istante al pagamento di una pena pecuniaria - Natura - Impugnabilità con il ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Rimedi esperibili.
Stato
decisa il 2015-05-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635236-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO

In tema di ricusazione, l'ordinanza di condanna della parte al pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 54, terzo comma, cod. proc. civ., non costituisce provvedimento definitivo e, pertanto, non è suscettibile d'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione, attesa la possibilità di dedurre, contro di essa, censure nel giudizio di merito, in via consequenziale rispetto alla richiesta di riesame della statuizione d'inammissibilità o di rigetto dell'istanza di ricusazione o anche in via autonoma.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 54 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)