Sez. U, Sentenza n. 17636 del 20/11/2003 (Rv. 568339 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO | Ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione - Ricorso straordinario per Cassazione "ex" art. 111 Cost. - Esclusione - Fondamento - Natura decisoria ma non definitiva dell'ordinanza.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - PROCEDIMENTO
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione non è impugnabile con il ricorso straordinario per Cassazione: essa infatti, pur avendo natura decisoria - atteso che decide su un'istanza diretta a far valere concretamente l'imparzialità del giudice, la quale costituisce non soltanto un interesse generale dell'amministrazione della giustizia, ma anche, se non soprattutto, un diritto soggettivo della parte (e ciò alla luce sia dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, sia del nuovo testo dell'art. 111 Cost.), - manca tuttavia del necessario carattere della definitività, in quanto la non impugnabilità "ex se" dell'ordinanza non esclude che il suo contenuto sia suscettibile di essere riesaminato nel corso dello stesso processo attraverso il controllo sulla pronuncia resa dal (o col concorso del) "iudex suspectus", l'eventuale vizio causato dalla incompatibilità del giudice invano ricusato convertendosi in motivo di nullità dell'attività spiegata dal giudice stesso, e quindi di gravame della sentenza da lui emessa. Nè, a sostegno della ammissibilità del ricorso straordinario (che al più consentirebbe, peraltro, esclusivamente un controllo formale di legalità della detta ordinanza), può farsi questione circa la presunta inidoneità del diverso mezzo di riesame posticipato a tutelare il diritto ad un giudice imparziale (sul rilievo che tale diritto verrebbe a realizzarsi soltanto nel secondo grado di giudizio, non ricorrendo - ove il giudice di appello ravvisi la causa di ricusazione esclusa nel giudizio di primo grado - alcuno dei casi tassativi di rimessione della causa al primo giudice di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.): e ciò sia perché la ritenuta inidoneità del mezzo giuridico previsto per il riesame del provvedimento decisorio non equivale ad una assenza di rimedi tale da rendere quel provvedimento anche definitivo (agli effetti di consentirne l'impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione); sia perché l'ipotizzata non adeguatezza del rimedio sarebbe in concreto rilevante, e quindi apprezzabile, solo nel momento in cui, essendosi in presenza di una sentenza nulla perché emessa da una giudice trovantesi in una delle situazioni previste dall'art. 51 cod. proc. civ., si ponga il problema della perdita di un grado di giurisdizione di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge Cost. 23/11/1999 num. 2 art. 1, Legge 04/08/1955 num. 848 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)