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Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 07/03/2008 (Rv. 602341 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE | Cooperative edilizie per la costruzione ed assegnazione di alloggi - Anticipazioni ed esborsi per il conseguimento di singoli beni o servizi - Uscita del socio dalla cooperativa - Domanda di restituzione di tali anticipazioni ed esborsi - Diritto di ritenzione - Esclusione - Eccezione ex art. 1460 cod. civ. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602341-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA O RIMBORSO DELLE AZIONI DEL SOCIO USCENTE

Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento od in conseguenza dell'obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che - una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale - si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che la proprietà dell'alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto); al diritto di credito al rimborso, tuttavia, non corrisponde un diritto di ritenzione dell'alloggio, né in relazione a ciò è possibile avvalersi dell'"exceptio inadimplenti non est adimplendum" di cui all'art. 1460 cod. civ, poiché gli obblighi di riconsegna e di restituzione delle somme non sono configurabili come prestazioni reciproche di un sinallagma contrattuale, ma soltanto come un effetto del venir meno del rapporto sociale tra il socio receduto od escluso e la cooperativa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2529, Cod. Civ. art. 2530

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)