diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 15550 del 07/12/2000 (Rv. 542544 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE O DEI SUOI EREDI | Cooperativa edilizia per la costruzione ed assegnazione di alloggi - Anticipazioni ed esborsi per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi - Collegamento dei relativi obblighi all'assegnazione degli alloggi - Conseguenza - Uscita del socio assegnatario dalla cooperativa - Obbligo a carico del socio subentrante nell'assegnazione dell'alloggio - Sussistenza - Rapporti attinenti all'attività sociale comportanti, in quanto tali, l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione ed amministrazione - Costi aggiuntivi risultanti da delibera legittimamente adottata - Permanenza dell'obbligo di contribuzione in capo al socio fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o di esclusione dello stesso - Assegnazione degli alloggi - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542544-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO USCENTE O DEI SUOI EREDI

Nelle cooperative edilizie, aventi come scopo la costruzione di alloggi e l'assegnazione degli stessi in godimento, e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, vanno tenuti distinti i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per l'acquisto del terreno e la realizzazione degli alloggi - i cui obblighi sono collegati all'assegnazione dell'alloggio, e lo seguono, essendo destinati a gravare, nell'ipotesi di uscita del socio assegnatario dalla cooperativa, su quello che subentra al primo nell'assegnazione dell'alloggio - dai rapporti attinenti all'attività sociale, comportanti l'obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, obbligo collegato alla qualità di socio, e che permane sino a quando persiste detta qualità, e cioè fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio. Ne consegue che i costi ed oneri aggiuntivi che determinano la richiesta di contribuzione ai soci, risultanti da delibere societarie legittimamente adottate, sono a carico dei soci indipendentemente dalla circostanza dell'avvenuta assegnazione degli alloggi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2511, Cod. Civ. art. 2529, Cod. Civ. art. 2530

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)